Document number
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Celex-Nr.: 32016G1129(01)
Dates
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Date of document: 29/11/2016 ; data di pubblicazione
Classifications
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EuroVoc thesaurus
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Subject matter
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Directory of EU legislation
Miscellaneous information
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Author: Consiglio dell’Unione europea
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Form: Risoluzione
Relationship between documents
- Treaty: Trattato sull'Unione europea (versione consolidata 2012)
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Amendment to:
Legal instrument Amendment type Provision 32010G0624(01) sostituzione -
Amended by:
Amendment type Legal instrument Provision rettificato da 32016G1129(01)R(01) -
All consolidated versions:
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Instruments cited:
Legal instrument Affected Provision 31999G0713 32002G0124(01) 32006G1229(01) 12016E/TXT
(2016/C 444/01)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
considerando quanto segue:
(1) |
Uno degli obiettivi che l'Unione europea si prefigge è quello di fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sviluppando tra gli Stati membri un'azione comune nel settore della cooperazione di polizia come stabilito nel titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
(2) |
Il Consiglio ha adottato, il 21 giugno 1999, una risoluzione concernente un manuale per la cooperazione tra forze di polizia a livello internazionale e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite internazionali di calcio (1) . |
(3) |
Tale risoluzione è stata dapprima sostituita dalla risoluzione del Consiglio, del 6 dicembre 2001 (2) , e successivamente dalle risoluzioni del Consiglio del 4 dicembre 2006 (3) e del 3 giugno 2010 (4) concernenti un manuale di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro (di seguito: manuale UE per il settore calcistico). |
(4) |
La risoluzione attuale propone di modificare il manuale in base alle esperienze più recenti. |
(5) |
Il manuale UE è stato riveduto e aggiornato tenendo conto delle recenti esperienze acquisite in relazione al campionato europeo 2012 e al campionato mondiale 2014, dell'elaborazione di buone pratiche consolidate nel quadro di tali tornei, della cooperazione su larga scala nel contesto generale delle partite internazionali e di club in Europa, nonché dei pareri espressi da oltre trecento operatori di polizia (comandanti di polizia responsabili delle partite, personale dei punti nazionali d'informazione sul calcio e altri addetti alla tutela dell'ordine pubblico in occasione di eventi calcistici) provenienti da 25 paesi europei (5) che tra il 2011 e il 2014 hanno partecipato al progetto di formazione paneuropeo sul mantenimento dell'ordine pubblico in occasione di eventi calcistici. |
(6) |
Le modifiche contenute nel manuale aggiornato in allegato lasciano impregiudicate le disposizioni nazionali vigenti, in particolare la ripartizione delle competenze tra le differenti autorità e servizi dello Stato membro interessato, e l'esercizio dei poteri della Commissione che le derivano dai trattati, |
CON LA PRESENTE RISOLUZIONE,
(1) |
CHIEDE agli Stati membri di continuare a rafforzare ulteriormente la cooperazione tra forze di polizia per quanto riguarda le partite di calcio (e, se del caso, altri eventi sportivi) di dimensione internazionale. |
(2) |
CHIEDE che, a tal fine, il manuale aggiornato in allegato, che fornisce esempi di metodi di lavoro fortemente raccomandati, sia messo a disposizione e adottato dalle autorità di contrasto coinvolte nella tutela dell'ordine pubblico in occasione di partite di calcio di dimensione internazionale. |
(3) |
AFFERMA che, se del caso, i metodi di lavoro raccomandati possono essere applicati ad altri grandi eventi sportivi internazionali. |
(4) |
La presente risoluzione sostituisce la risoluzione del Consiglio del 3 giugno 2010. |
(1) GU C 196 del 13.7.1999, pag. 1 .
(2) GU C 22 del 24.1.2002, pag. 1 .
(3) GU C 322 del 29.12.2006, pag. 1 .
(4) GU C 165 del 24.6.2010, pag. 1 .
(5) Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Svezia e Regno Unito, a cui si aggiungono Svizzera, Serbia, Turchia e Ucraina.
ALLEGATO
Manuale di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro («manuale UE per il settore calcistico»)
Sommario del manuale
Capitolo
Argomento
Finalità, ambito di applicazione e utilizzo del manuale | 4 |
1 |
Gestione e scambio delle informazioni da parte della polizia | 5 |
1.1 |
Introduzione | 5 |
1.2 |
Compiti di dimensione internazionale | 5 |
1.3 |
Scambio di informazioni di polizia | 6 |
1.3a |
Definizioni | 6 |
1.3b |
Tipi di informazioni | 6 |
1.3c |
Svolgimento cronologico dello scambio di informazioni | 6 |
1.3d |
Scambio di informazioni con paesi terzi | 7 |
1.4 |
Lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata | 7 |
2 |
Orientamenti generali sul ruolo nazionale e i compiti dei PNIC | 8 |
3 |
Cooperazione tra polizia ospitante e delegazioni di polizia ospiti | 8 |
3.1 |
Principi di base | 8 |
3.2 |
Sostegno alle operazioni di tutela dell'ordine pubblico del paese ospitante | 8 |
3.3 |
Modalità di cooperazione | 9 |
3.4 |
Modelli di protocollo per partite singole | 9 |
3.5 |
Costi e modalità finanziarie | 10 |
3.6 |
Visite preliminari | 10 |
3.7 |
Accompagnamento delle delegazioni di polizia ospiti | 11 |
3.8 |
Composizione delle delegazioni di polizia ospiti | 11 |
3.9 |
Principali compiti della delegazione di polizia ospite | 12 |
3.10 |
Lingua | 13 |
3.11 |
Cooperazione tra la polizia ospite e la polizia ospitante durante l'evento | 13 |
3.12 |
Uso di giubbotti identificativi | 13 |
3.13 |
Accreditamento | 13 |
3.14 |
Eventi calcistici in paesi privi di un PNIC | 13 |
3.14 bis |
Accordi bilaterali | 13 |
3.14 ter |
Cooperazione tra i PNIC | 14 |
3.15 |
Ruolo di Europol e Interpol | 14 |
4 |
Cooperazione tra la polizia e l'organizzatore | 14 |
5 |
Cooperazione tra polizia, autorità giudiziarie e autorità responsabili dell'azione penale | 15 |
6 |
Cooperazione tra polizia e tifosi | 16 |
7 |
Strategia in materia di comunicazione e media | 16 |
7.1 |
Strategia di comunicazione | 16 |
7.2 |
Strategia mediatica | 17 |
8 |
Riunioni degli esperti di sicurezza dell'UE in relazione al calcio | 17 |
9 |
Elenco dei documenti pertinenti in materia di sicurezza in occasione di eventi calcistici | 18 |
9.1 |
Documenti precedentemente adottati dal Consiglio dell'Unione europea | 18 |
9.2 |
Documenti adottati dal Consiglio d'Europa | 18 |
Appendice 1 |
Protocol for Deployment of Visiting Police Delegations (Prüm) | 19 |
Appendice 2 |
Protocol for Deployment of Visiting Police Delegations (Non-Prüm) | 25 |
Appendice 3 |
Specifiche e modello di giubbotti identificativi della polizia | 30 |
Appendice 4 |
Valutazione dinamica dei rischi e gestione della folla | 32 |
Appendice 5 |
Categorizzazione dei tifosi | 35 |
Finalità, ambito di applicazione e utilizzo del manuale
Scopo del presente documento è aumentare la sicurezza di persone e cose in occasione di partite di calcio di dimensione internazionale e in particolare ottimizzare l'efficienza della cooperazione internazionale tra forze di polizia.
Se del caso e su decisione di uno Stato membro, il contenuto, coerente con la buona pratica consolidate di adottare in ambito calcistico un approccio integrato pluristituzionale alla sicurezza di cose e persone e ai servizi, può applicarsi ad altri eventi sportivi di dimensione internazionale.
Il contenuto lascia impregiudicate le disposizioni nazionali vigenti, in particolare le competenze e le responsabilità delle varie istituzioni nell'ambito di ciascuno Stato membro.
Sebbene il presente documento si incentri principalmente sulla cooperazione internazionale tra forze di polizia, i riferimenti all'interazione della polizia con altri partner principali — come l'organizzatore dell'evento e i soggetti interessati, in particolare i tifosi — riflettono il carattere pluristituzionale della gestione del calcio (e di altri eventi sportivi).
La cooperazione internazionale tra forze di polizia e le operazioni di tutela dell'ordine pubblico in occasione delle partite di calcio devono ispirarsi ai principi di legalità, proporzionalità e adeguatezza. L'appendice 4 contiene esempi di buone pratiche in relazione alla valutazione dinamica dei rischi e alla gestione della folla.
Mentre l'autorità competente dello Stato membro organizzatore è responsabile di offrire un evento sicuro, le autorità degli Stati partecipanti, confinanti e di transito hanno la responsabilità di prestare assistenza se richiesto.
È necessario che il presente documento sia ampiamente diffuso e applicato in ciascuno Stato membro e in altri paesi europei e non europei al fine di ridurre al minimo i rischi per la sicurezza e garantire un'efficace cooperazione internazionale di polizia.
CAPITOLO 1
1. Gestione e scambio delle informazioni da parte della polizia
1.1. Introduzione
Lo scambio tempestivo di informazioni accurate è della massima importanza per aumentare la sicurezza e prevenire la violenza e i disordini connessi ad eventi calcistici.
Conformemente alla decisione 2002/348/GAI del Consiglio, modificata dalla decisione 2007/412/GAI del Consiglio del 12 giugno 2007, ciascuno Stato membro deve istituire un punto nazionale d'informazione sul calcio (PNIC) che opera come punto centrale nazionale di contatto per lo scambio di informazioni pertinenti sulle partite di calcio di dimensione internazionale e l'agevolazione della cooperazione internazionale di polizia riguardo alle partite di calcio.
Qualora vi sia un contatto diretto tra la polizia del paese organizzatore e quella del paese ospite, è opportuno che qualsiasi informazione scambiata sia condivisa simultaneamente con i pertinenti PNIC. Tale contatto non dovrebbe pregiudicare il ruolo fondamentale svolto dal PNIC nel garantire la qualità delle informazioni e una più ampia diffusione ad altri partner e autorità pertinenti.
Le relazioni tra il PNIC e le autorità nazionali competenti dovrebbero essere disciplinate dal diritto nazionale applicabile.
Conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, della decisione 2002/348/GAI del Consiglio, ciascuno Stato membro deve provvedere affinché il proprio punto nazionale d'informazione sul calcio sia in grado di assolvere con efficacia e rapidità i compiti assegnatigli.
— |
Per essere efficace, il personale del PNIC dovrebbe essere formato e attrezzato per rappresentare una fonte nazionale di competenze in relazione alla tutela dell'ordine pubblico negli eventi calcistici e alle relative questioni di sicurezza. |
1.2. Compiti di dimensione internazionale
Il PNIC sostiene le autorità nazionali competenti. In base a informazioni analizzate e valutate, sono trasmesse a dette autorità le necessarie proposte o raccomandazioni per prestare assistenza nello sviluppo di una politica pluristituzionale su problematiche connesse al gioco del calcio.
Il PNIC collabora strettamente con la polizia locale in occasione di partite di calcio nazionali o internazionali. Perché il sostegno del PNIC possa essere pienamente efficace, occorre far circolare ampiamente informazioni sull'importanza del suo ruolo, che dovrebbero essere comprese da tutte le istituzioni responsabili della tutela dell'ordine pubblico in ciascuno Stato membro.
Ogni Stato membro dovrebbe altresì adottare provvedimenti per istituire una rete nazionale di personale designato della polizia locale a cui affidare il compito di raccogliere e fornire al PNIC tutte le informazioni e l'intelligence relative a eventi calcistici nella loro località.
A beneficio dei PNIC di altri paesi, ciascun PNIC è tenuto a mantenere un'analisi dei rischi aggiornata (1) relativa ai propri club e alla propria squadra nazionale. L'analisi dei rischi è generalmente condivisa con altri PNIC, utilizzando i formulari disponibili sul sito web dei PNIC (www.nfip.eu) (2) . Si sottolinea, tuttavia, che i rischi sono variabili e dipendono da una serie di fattori: è quindi necessario effettuare un'analisi dinamica dei rischi nel corso di tutto l'evento.
Ciascun PNIC dovrebbe avere accesso alle pertinenti banche dati nazionali della polizia. Lo scambio di informazioni personali è soggetto al diritto nazionale e internazionale applicabile, soprattutto alla decisione Prüm (3) o ad accordi binazionali o multilaterali.
Il PNIC è tenuto ad assicurare che tutte le informazioni siano soggette al controllo di qualità per quanto riguarda il contenuto.
Tutte le informazioni dovrebbero essere scambiate utilizzando gli appositi formulari disponibili sul sito web dei PNIC.
1.3. Scambio di informazioni di polizia
1.3a Definizioni
Nel presente manuale, per «evento» si intende una determinata partita o un determinato torneo di calcio in tutti i suoi aspetti. Per «polizia ospitante» si intende la polizia del paese in cui si tiene la partita o il torneo. Per «polizia ospite» si intende la polizia del paese in cui si trova la sede della squadra o delle squadre partecipanti.
1.3b Tipi di informazioni
Si può distinguere tra informazioni generali e informazioni personali.
a) Informazioni generali
Le informazioni generali comprendono informazioni strategiche e tattiche volte a contribuire ai preparativi all'evento e alle relative operazioni riguardo ai seguenti aspetti: identificare e prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza di cose e persone, condurre analisi pre-evento e analisi continue e dinamiche dei rischi, rispondere in maniera adeguata e proporzionata ai rischi per la sicurezza di cose e persone che emergono nel corso dell'evento.
b) Informazioni personali
Per informazioni personali si intendono, in questo contesto, le informazioni relative a individui che la polizia ritiene costituiscano un rischio potenziale per la sicurezza pubblica nel quadro dell'evento. Queste possono includere dati su individui che abbiano manifestamente provocato o contribuito a provocare violenze o disordini in relazione a precedenti partite di calcio.
1.3c Svolgimento cronologico dello scambio di informazioni
Si possono distinguere tre fasi, ovvero prima, durante e dopo l'evento: non sempre queste tre fasi sono distinte in modo netto.
Prima dell'evento
Il PNIC ospitante inoltra le richieste di informazioni al PNIC del paese/dei paesi ospiti. Tali richieste comprendono:
— |
un'analisi dei rischi relativa ai tifosi della squadra ospite; |
— |
altre informazioni pertinenti concernenti la sicurezza dell'evento, per esempio dettagli sugli spostamenti dei tifosi e altre minacce per l'ordine pubblico. |
Il PNIC del paese/dei paesi ospiti risponde alle richieste di informazioni del PNIC del paese ospitante e di propria iniziativa fornisce tutte le informazioni pertinenti agli altri PNIC interessati.
Il PNIC del paese ospitante fornisce informazioni sulla legislazione applicabile e sulla politica delle autorità (per esempio politica in materia di bevande alcoliche), sull'organizzazione dell'evento e sui principali addetti alla sicurezza.
Tutte le informazioni pertinenti sono messe a disposizione degli altri PNIC interessati e inserite nel sito web dei PNIC tramite gli appositi formulari.
Il PNIC del paese/dei paesi ospiti è tenuto a fornire informazioni tempestive e accurate in merito agli spostamenti dei tifosi a rischio e di quelli non a rischio, della squadra partecipante (qualora vi sia una minaccia), nonché alla vendita dei biglietti, compresa ogni altra informazione pertinente.
Il PNIC del paese ospitante fornisce informazioni al PNIC del paese o dei paesi ospiti, in particolare riguardo all'integrazione della delegazione di polizia ospite nell'operazione di tutela dell'ordine pubblico nel paese ospitante, come pure informazioni sui tifosi ospiti ecc.
Durante l'evento
Il PNIC del paese ospitante può chiedere conferma delle informazioni precedentemente fornite, nonché chiedere un'analisi dei rischi aggiornata. Qualora fosse previsto un sistema di distacco di ufficiali di collegamento, la richiesta è trasmessa agli stessi, che vi danno seguito.
Il PNIC del paese ospitante dovrebbe tenere informato il PNIC del paese ospite nel caso di incidenti rilevanti durante l'evento.
Il PNIC del paese/dei paesi ospiti monitora e, se del caso, fornisce al PNIC del paese ospitante informazioni aggiornate sui movimenti e la localizzazione dei tifosi ospiti. Fornisce inoltre al PNIC del paese ospitante e ad ogni altro PNIC interessato informazioni utili su eventuali incidenti collegati all'evento nel paese di origine durante le partite o i tornei.
Sono inoltre fornite al PNIC del paese di origine e dei paesi di transito interessati informazioni generali in merito al rientro dei tifosi, compresi eventuali tifosi respinti e/o espulsi.
Dopo l'evento
Entro cinque giorni lavorativi dall'evento il PNIC del paese ospitante fornisce al PNIC del paese ospite (attraverso gli appositi formulari nel sito web dei PNIC) informazioni:
— |
concernenti il comportamento dei tifosi in modo che i PNIC del paese/del club di cui sono sostenitori e/o dove risiedono possa aggiornare l'analisi dei rischi; |
— |
sulla validità operativa delle informazioni fornite e sul sostegno apportato dalla o dalle delegazioni di polizia ospiti; |
— |
che descrivono eventuali incidenti: le informazioni concernenti gli arresti o le sanzioni sono scambiate conformemente al diritto nazionale e internazionale. Se possibile tra queste informazioni dovrebbero figurare:
|
Sulla base delle informazioni fornite dal PNIC del paese ospitante e dalla delegazione di polizia ospite, il PNIC del paese ospite aggiorna la propria analisi dei rischi generici.
I PNIC del paese ospitante e ospite collaboreranno per valutare l'efficacia delle modalità di scambio delle informazioni e dell'operato della delegazione di polizia ospite.
1.3d Scambio di informazioni con paesi terzi
I PNIC costituiscono l'adeguato canale per lo scambio di informazioni con i PNIC dei paesi non appartenenti all'UE. Se un paese non dispone di un PNIC, occorre chiedere al dipartimento di governo responsabile per le questioni di tutela dell'ordine pubblico di designare un punto di contatto centrale della polizia, i cui estremi dovrebbero essere trasmessi agli altri PNIC e inseriti nel sito web dei PNIC.
1.4. Lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata
Per lo scambio di informazioni in relazione a materie come l'antiterrorismo e la criminalità organizzata, il competente servizio di polizia nel paese ospitante può comunicare tramite le eventuali reti esistenti o gli ufficiali di collegamento specializzati nominati a tal fine.
CAPITOLO 2
2. Orientamenti generali sul ruolo nazionale e i compiti dei PNIC
A livello nazionale il PNIC dovrebbe fungere da risorsa nazionale di competenze per questioni di tutela dell'ordine pubblico nel contesto calcistico. Nell'adempiere tale ruolo, il PNIC dovrebbe svolgere una serie di compiti fondamentali legati al settore calcistico, tra cui:
— |
coordinare lo scambio di informazioni inerenti alle partite di calcio giocate nelle competizioni nazionali; |
— |
raccogliere e analizzare dati sugli incidenti avvenuti nel contesto calcistico (all'interno e all'esterno dello stadio), insieme a detenzioni e arresti correlati e agli esiti di eventuali procedimenti giudiziari o amministrativi che ne sono conseguiti; |
— |
raccogliere e analizzare informazioni sull'imposizione di provvedimenti di esclusione e, se del caso, gestire il rispetto di tali provvedimenti; |
— |
se del caso, coordinare e organizzare la formazione e le attività degli operatori di intelligence e/o degli «osservatori». |
Il PNIC può concludere un accordo bilaterale formale con una terza parte concernente lo scambio di talune informazioni conformemente alla rispettiva legislazione nazionale. Queste informazioni non possono essere ulteriormente condivise senza il consenso dell'originatore.
I PNIC possono svolgere un ruolo essenziale nell'aiutare i comandanti di polizia responsabili delle partite a perseguire le priorità strategiche e operative in occasione di tutte le partite di dimensione internazionale. Tra le priorità fondamentali delle operazioni di tutela dell'ordine pubblico del paese ospitante dovrebbero figurare:
— |
creare un contesto sicuro e accogliente per i tifosi e le comunità locali; |
— |
gestire tutti gli aspetti dell'evento relativi alla tutela dell'ordine pubblico; |
— |
stabilire i preparativi e le strategie operative per la tutela dell'ordine pubblico sulla base della valutazioni dei rischi svolte dalla polizia; |
— |
monitorare l'emergere di scenari di rischio e rispondervi in maniera proporzionata, mediante interventi tempestivi e mirati, per prevenire l'escalation dei rischi; |
— |
ottimizzare l'utilizzo delle informazioni e dei consigli forniti dalle delegazioni di polizia ospiti relativamente alle dinamiche dei tifosi ospiti; |
— |
aiutare a comprendere come integrare al meglio nell'operazione di tutela dell'ordine pubblico del paese ospitante le tradizioni, gli stili e le tattiche del paese ospite in materia, potenzialmente differenti. |
CAPITOLO 3
3. Cooperazione tra polizia ospitante e delegazioni di polizia ospiti
3.1. Principi di base
I paesi che ammettono per legge la possibilità di vietare l'espatrio ai tifosi a rischio dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per provvedervi in maniera efficace e informare opportunamente il paese organizzatore. È necessario che ciascun paese adotti tutte le misure possibili per impedire che i propri cittadini prendano parte a turbative dell'ordine pubblico in un altro paese e/o ne siano gli istigatori.
L'esperienza europea dell'ultimo decennio dimostra diffusamente il ruolo essenziale svolto dalle delegazioni di polizia ospiti nel sostenere le operazioni di tutela dell'ordine pubblico dei paesi ospitanti.
3.2. Sostegno alle operazioni di tutela dell'ordine pubblico del paese ospitante
Oltre all'ampio scambio di informazioni, secondo i principi enunciati al capitolo 1 del presente manuale, in occasione di ogni importante torneo il PNIC del paese organizzatore, dopo una stretta consultazione con il competente servizio operativo di tutela dell'ordine pubblico, dovrebbe invitare una delegazione di polizia ospite del paese o dei paesi ospiti.
Per apportare un valore aggiunto alle operazioni di tutela dell'ordine pubblico del paese organizzatore, è fondamentale che nelle delegazioni di polizia ospiti vi sia personale con conoscenze ed esperienza delle dinamiche e del comportamento dei tifosi ospiti.
Nel corso dell'evento la delegazione di polizia ospite dovrebbe essere considerata la principale fonte di informazioni sui tifosi ospiti, sul loro comportamento e sugli eventuali rischi potenziali. Per il comandante di polizia del paese ospitante, tale valore aggiunto può comprendere:
— |
adeguata gestione della folla per quanto concerne i tifosi normali; |
— |
ottenimento e condivisione di intelligence pre-partita e nel giorno della partita; |
— |
attento monitoraggio degli eventi al fine di fornire informazioni tempestive e accurate alla polizia del paese organizzatore; |
— |
monitoraggio e interpretazione del comportamento dei tifosi ospiti e identificazione e sorveglianza dei tifosi a rischio e dei potenziali scenari di rischio per contribuire alla valutazione dinamica e continua dei rischi (cfr. appendice 5); |
— |
se concordato con il capo della delegazione ospite, e in seguito a una valutazione dei rischi della polizia, interventi proattivi per prevenire la degenerazione di eventuali intemperanze da parte dei tifosi ospiti; |
— |
comunicazione con i tifosi ospiti e funzione di ponte tra i tifosi e la polizia ospitante per aiutare ad affrontare eventuali problematiche potenziali o emergenti; |
— |
raccolta di prove su atti di criminalità, intemperanze o reati e identificazione dei responsabili tra i tifosi ospiti. |
3.3. Modalità di cooperazione
Conformemente alla decisione 2002/348/GAI, per le partite di calcio internazionali singole l'invito formale a una delegazione di polizia ospite dovrebbe essere trasmesso tramite il PNIC del paese ospitante. In considerazione degli obiettivi specifici della cooperazione, l'invito dovrebbe indicare la composizione della delegazione e chiarire i ruoli e le responsabilità delle persone che la compongono. Dovrebbe anche precisare la durata prevista della sua permanenza nel paese ospitante.
Per i tornei internazionali e le partite singole (qualora un PNIC lo richieda) l'invito formale a una delegazione di polizia ospite dovrebbe essere inviato dall'autorità competente del paese ospitante, su parere del PNIC di tale paese, e può essere soggetto a un accordo intergovernativo.
Se una delegazione di polizia ospite non è invitata dal PNIC del paese ospitante, il PNIC del paese ospite può, se lo ritiene appropriato, presentare al PNIC del paese ospitante una proposta proattiva di inviare una delegazione. Se il PNIC del paese ospitante non accetta la proposta, qualsiasi delegazione di polizia che si trasferisce agisce in veste non ufficiale al di fuori dell'ambito di applicazione del presente manuale.
L'invito particolareggiato a prestare sostegno dovrebbe essere concordato tra i PNIC interessati con notevole anticipo rispetto a un torneo o a una partita singola per dare alla delegazione di polizia ospite un tempo di preparazione sufficiente. Alla luce di quanto precede, l'invito a prestare sostegno dovrebbe essere presentato quanto prima una volta resa nota la data della partita.
Il tempo di preparazione per la delegazione di polizia ospite sarà, per una partita singola di dimensione internazionale, di almeno tre settimane. Se lo svolgimento di una partita è reso noto con meno di tre settimane di anticipo (per esempio nelle ultime fasi di una competizione tra club o a causa di un maggiore livello di rischio) l'invito dovrebbe essere trasmesso immediatamente. Per i tornei internazionali il tempo di preparazione per la delegazione di polizia ospite è di almeno 16 settimane.
Le modalità specifiche (per esempio poteri di polizia, attrezzature, divise ecc.) per la delegazione di polizia ospite sono negoziate tra PNIC, previa consultazione con la polizia locale per la partita singola.
3.4. Modelli di protocollo per partite singole
La sezione 3.14 contiene un modello per negoziare accordi bilaterali di modalità di cooperazione internazionale di polizia, che si applicano per i grandi tornei di calcio.
Nel caso di partite singole di dimensione internazionale, tuttavia, è fortemente raccomandato che il paese ospitante e il paese ospite concordino anticipatamente le modalità di schieramento della delegazione di polizia ospite e le stabiliscano in un protocollo. I modelli di protocollo contenuti nell'appendice 1 vanno utilizzati quando entrambi i paesi sono parte del trattato di Prüm, mentre quelli contenuti nell'appendice 2 vanno utilizzati nei casi in cui uno o entrambi i paesi non siano soggetti al trattato di Prüm.
Se non esiste un accordo governativo tra due paesi, queste modalità dovrebbero essere conformi all'articolo 17 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio (4) e alle leggi nazionali applicabili.
La delegazione ospite non dovrebbe superare il numero di membri concordato dal PNIC ospitante e dovrebbe rispettare il comando e il dispositivo di controllo della polizia dello Stato ospitante. Se non rispetta i termini dell'accordo, il suo intervento esula dall'ambito di applicazione del presente manuale nonché dalle decisioni del Consiglio dell'UE e dai trattati applicabili.
3.5. Costi e modalità finanziarie
I costi per l'accoglienza e lo schieramento di una delegazione di polizia ospite dipenderanno da una serie di fattori, tra cui la dimensione della delegazione, le distanze, i mezzi di trasporto ecc. ma in media sono modesti e rappresentano un solido investimento per la riduzione dei rischi per la sicurezza di cose e persone (5) . Si raccomanda fortemente che ciascuno Stato membro preveda una copertura finanziaria per accogliere e inviare delegazioni di polizia ospiti per tutte le partite di dimensione internazionale.
Per ogni evento il paese ospitante dovrebbe sostenere le spese per l'alloggio, il vitto (o il soggiorno) e gli spostamenti interni richiesti nel paese ospitante, mentre il paese ospite dovrebbe pagare le spese di viaggio internazionale e la retribuzione dei membri della delegazione interessati (a meno che in via eccezionale i rispettivi PNIC convengano modalità alternative). Queste modalità devono essere precisate nel summenzionato protocollo per lo schieramento di delegazioni di polizia ospiti, disponibile sul sito del PNIC.
3.6. Visite preliminari
La polizia del paese ospitante dovrebbe dare ai membri più importanti della delegazione di polizia ospite la possibilità di essere informati in merito all'organizzazione delle operazioni di polizia nel paese ospitante e/o nella o nelle città in cui si disputa la partita e all'ubicazione dello stadio, nonché di entrare in contatto con i comandanti operativi operazioni nelle suddette città nel giorno o nei giorni della partita:
— |
per i tornei internazionali, ciò dovrebbe avvenire almeno sei settimane prima del loro inizio (per esempio ospitando workshop o seminari per i membri più importanti delle delegazioni di polizia ospiti); |
— |
per partite singole di dimensione internazionale ciò dovrebbe avvenire in uno dei giorni che precedono la partita. |
Le visite preliminari forniscono ai rappresentanti della polizia ospite e della polizia ospitante un'opportunità ideale per massimizzare la cooperazione internazionale:
— |
condividendo le informazioni logistiche sui dispositivi approntati per i tifosi nella città ospitante; |
— |
visitando i luoghi dove si prevede che i tifosi ospiti si riuniscano prima e dopo la partita; |
— |
discutendo e convenendo il ruolo della delegazione ospite; |
— |
sensibilizzando circa i preparativi e le operazioni di tutela dell'ordine pubblico del paese ospitante; |
— |
pianificando l'integrazione della delegazione ospite nell'operazione; |
— |
identificando le disposizioni legislative e i livelli di tolleranza della polizia pertinenti; |
— |
creando fiducia e canali efficaci di contatto tra le due istituzioni preposte alla tutela dell'ordine pubblico; e |
— |
laddove opportuno, determinando le misure volte a separare i gruppi di tifosi nella città ospitante. |
3.7. Accompagnamento delle delegazioni di polizia ospiti
Assicurare la sicurezza di tutti i membri di una delegazione di polizia ospite è un aspetto fondamentale che deve rispecchiarsi in tutte le valutazioni di rischio della polizia ospite e di quella del paese ospitante riguardanti lo schieramento di polizia.
I membri di una delegazione di polizia ospite, in particolare l'ufficiale di collegamento, il coordinatore delle operazioni e gli operatori di polizia con mansioni esecutive (cfr. infra) dovrebbero lavorare a fianco degli operatori di polizia locali (detti «ciceroni») che dovrebbero essere essi stessi operatori di polizia in servizio, con esperienza di tutela dell'ordine pubblico in occasione di partite di calcio nella propria città o nel proprio paese, compresa la conoscenza del posto in cui si disputa la partita e delle potenziali zone a rischio.
I ciceroni:
— |
dovrebbero essere associati all'operazione di tutela dell'ordine pubblico nazionale/locale ed essere in grado di riferire informazioni che consentano ai comandanti di polizia operativi di prendere decisioni determinanti; |
— |
dovrebbero conoscere la loro organizzazione di polizia, compresi i processi e la struttura di comando; |
— |
non dovrebbero essere incaricati di sorvegliare i propri tifosi a rischio mentre sono impegnati ad accompagnare i membri di una delegazione di polizia ospite; |
— |
dovrebbero ricevere istruzioni particolareggiate sull'organizzazione dell'operazione di tutela dell'ordine pubblico, le loro responsabilità e sui compiti previsti per i membri della delegazione di polizia ospite; |
— |
dovrebbero essere responsabili della sicurezza delle delegazione di polizia ospite e fornire un canale di comunicazione con la polizia ospitante; |
— |
dovrebbero accompagnare la delegazione di polizia ospite per tutta la durata dell'operazione, il che contribuirà a sviluppare relazioni di lavoro efficaci; |
— |
dovrebbero collaborare con la delegazione di polizia ospite utilizzando una lingua comune concordata in precedenza. |
3.8. Composizione delle delegazioni di polizia ospiti
La delegazione di polizia ospite dovrebbe essere composta in modo tale da poter sostenere l'operazione di tutela dell'ordine pubblico nel paese ospitante.
In funzione della natura esatta del sostegno che deve essere fornito, la delegazione potrebbe essere così composta:
1. |
un capo delegazione , responsabile sotto il profilo funzionale e gerarchico della delegazione ospite; |
2. |
un ufficiale di collegamento (o più di uno se concordato dai rispettivi PNIC), responsabile in particolare dello scambio di informazioni tra il suo paese di origine e il paese ospitante; |
3. |
un coordinatore operativo , responsabile del coordinamento dei lavori degli operatori di polizia ospiti con mansioni esecutive; |
4. |
osservatori della polizia , incaricati dell'osservazione, dei rapporti con i tifosi o di attività di scorta nonché altre mansioni; |
5. |
un portavoce/addetto stampa per le relazioni con i media. |
Durante i tornei internazionali l'ufficiale di collegamento è in linea di massima basato in un centro di coordinamento delle informazioni di polizia nazionale o binazionale, mentre il coordinatore delle operazioni può essere basato in un centro di informazione locale nella zona della città sede dell'evento. Per partite singole possono essere basati presso il PNIC del paese organizzatore o in un altro luogo appropriato.
Per una partita singola l'ufficiale di collegamento/coordinatore delle operazioni dovrebbe collaborare strettamente con la polizia ospitante nella città sede dell'evento.
La polizia ospitante dovrebbe fornire agli ufficiali di collegamento/coordinatori delle operazioni l'accesso alle attrezzature tecniche pertinenti, affinché possano svolgere efficacemente le loro funzioni.
La delegazione di polizia ospite può essere schierata in borghese o in uniforme.
3.9. Principali compiti della delegazione di polizia ospite
Al fine di fornire un valore aggiunto alle operazioni di tutela dell'ordine pubblico del paese organizzatore, è fondamentale che nelle delegazioni di polizia ospiti vi sia personale con conoscenze ed esperienza delle dinamiche e del comportamento dei tifosi ospiti.
La delegazione di polizia ospite dovrebbe possedere le seguenti competenze:
— |
una buona conoscenza pratica del presente manuale; |
— |
comprensione dei processi richiesti per facilitare lo scambio internazionale di informazioni; |
— |
capacità di rappresentare efficacemente il proprio paese e il proprio ruolo nelle funzioni di collegamento con i servizi di polizia del paese organizzatore (ossia, dar prova di diplomazia, avere fiducia nei propri mezzi, indipendente e in grado di comunicare in un linguaggio comune concordato in precedenza); |
— |
conoscenze di base della situazione in ordine a violenza/disordini collegati al calcio nel proprio paese. |
I compiti principali di una delegazione possono essere così riassunti:
— |
raccogliere e trasferire informazioni/intelligence in seno alla delegazione e alla polizia ospitante; |
— |
assicurare lo schieramento efficace dei suoi operatori di polizia con mansioni esecutive (in uniforme o in borghese) per svolgere un ruolo a pieno titolo nelle operazioni della polizia ospitante relative all'evento; |
— |
fornire consulenza tempestiva e accurata al comandante della polizia ospitante. |
Il ruolo principale del capo delegazione è di agire quale consulente strategico e tattico nei confronti delle autorità ospitanti.
Il ruolo principale di un ufficiale di collegamento e/o di un coordinatore delle operazioni — potrebbe trattarsi della stessa persona, in base all'accordo bilaterale sullo schieramento della polizia — è di facilitare uno scambio di informazioni efficace tra le autorità ospiti e quelle del paese ospitante in relazione a una singola partita o a un torneo. Se non è nominato né un ufficiale di collegamento né un coordinatore delle operazioni, le relative funzioni dovrebbero essere svolte dal capo delegazione.
Gli operatori di polizia con mansioni esecutive all'interno di una delegazione sono noti come osservatori della polizia.
L'osservatore della polizia, in uniforme o in borghese, può:
— |
essere utilizzato dalla polizia ospitante per interagire con i tifosi ospiti allo scopo di prestare assistenza nella gestione della folla; |
— |
aiutare a ridurre l'anonimità dei tifosi a rischio nella folla e la loro capacità di istigare e/o partecipare ad atti di violenza o disordini senza ulteriori conseguenze. |
Gli osservatori dovrebbero avere esperienza nella tutela dell'ordine pubblico in occasione di partite di calcio nel proprio paese.
Dovrebbero:
— |
disporre delle competenze e dell'esperienza nel comunicare efficacemente (se del caso) al fine di influenzare il comportamento dei tifosi; e/o |
— |
essere specialisti in materia di comportamento dei loro tifosi e di rischi cui tale comportamento può dar luogo; e |
— |
essere in grado di comunicare efficacemente durante l'evento con la polizia ospitante per quanto concerne il tipo di rischio che i tifosi ospiti potrebbero porre in qualsiasi momento e luogo. |
Gli osservatori dovrebbero poter comunicare informazioni sia positive che negative sui loro tifosi ospiti, consentendo in tal modo ai comandanti di polizia del paese ospitante di prendere decisioni equilibrate sulla necessità di intervenire o di agevolare un comportamento legittimo dei tifosi.
Previo accordo del paese ospitante gli osservatori ospiti, avvalendosi delle attrezzature ammesse, possono essere inoltre schierati per raccogliere intelligence/elementi di prova da mettere a disposizione della polizia del paese organizzatore o a fini repressivi nel proprio paese.
3.10. Lingua
Gli accordi relativi al regime linguistico dovrebbero essere conclusi preventivamente dai paesi interessati.
Laddove possibile, le delegazioni di polizia ospiti dovrebbero comprendere personale con conoscenza della lingua del paese ospitante al fine di facilitare la comunicazione tra il personale di polizia ospitante e quello ospite.
3.11. Cooperazione tra la polizia ospite e la polizia ospitante durante l'evento
I membri della delegazione di polizia ospite dovrebbero essere tenuti al corrente del piano operativo della polizia ospitante (in cui sono definiti fra l'altro l'approccio alla gestione della folla e i livelli di tolleranza applicati relativamente al comportamento). Dovrebbero essere integrati a pieno titolo nelle operazioni di polizia del paese ospitante (e poter presenziare e partecipare alle riunioni informative preliminari e conclusive riguardanti una partita).
La polizia ospitante e la delegazione di polizia ospite dovrebbero tenere il rispettivo PNIC al corrente degli sviluppi dell'intera operazione e trasmettergli una relazione entro cinque giorni lavorativi dalla partita.
La delegazione di polizia ospite deve sempre assicurarsi che le sue attività non mettano inutilmente a repentaglio la sicurezza di altre persone (6) .
3.12. Uso di giubbotti identificativi
Se concordato per motivi tattici, gli operatori di polizia ospiti schierati senza uniforme possono indossare i giubbotti luminosi identificativi di polizia ospite descritti nell'appendice 4. Ogni operatore di polizia ospite dovrebbe portare con sé questo tipo di giubbotto quando viaggia all'estero.
3.13. Accreditamento
Le forze di polizia del paese organizzatore, in consultazione con gli organizzatori dell'evento calcistico, dovrebbero assicurarsi che la delegazione di polizia ospite disponga, al momento opportuno, dell'accesso allo stadio e di un titolo di accreditamento (non è richiesto il posto a sedere) per consentirle di assolvere efficacemente le sue funzioni. Gli steward e gli altri operatori addetti alla sicurezza dovrebbero esserne informati nel corso di una riunione informativa prima della partita.
3.14. Eventi calcistici in paesi privi di un PNIC
Come sottolineato in tutto il presente manuale e in particolare nel precedente capitolo 1, laddove una partita o un torneo di calcio vengono giocati in uno Stato privo di PNIC, il punto di contatto della polizia designato nel paese ospitante e il PNIC del paese ospite dovrebbero scambiarsi tutte le informazioni.
Durante l'evento il punto di contatto della polizia designato del paese ospitante dovrebbe comunicare con il PNIC del paese/dei paesi ospiti tramite l'ufficiale di collegamento designato della delegazione di polizia ospite, se è stato nominato.
3.14 bis Accordi bilaterali
Si raccomanda fermamente che, in una fase iniziale dei preparativi, i paesi partecipanti all'evento adottino un accordo bilaterale con le autorità ospitanti che definisca le modalità di scambio delle informazioni, il dispiegamento delle delegazioni di polizia ospiti e le altre questioni relative alla cooperazione di polizia in relazione all'evento. Tali accordi bilaterali possono anche contemplare settori di cooperazione governativa e giudiziaria. Un esempio di accordo bilaterale figura nel doc. 12261/16. Include l'elenco delle questioni che dovrebbero essere valutate e convenute tra le due parti. Tale esempio non costituisce un modello di accordo, ma piuttosto un aiuto per i negoziati bilaterali.
3.14 ter Cooperazione tra i PNIC
Nel prepararsi a prestare assistenza in occasione di tornei importanti, si raccomanda che i PNIC:
— |
condividano informazioni su discussioni/negoziati bilaterali con le autorità ospitanti; |
— |
avviino in una fase iniziale un dialogo con le autorità ospitanti e lo mantengano, ricorrendo alle istituzioni internazionali, segnatamente Interpol, al fine di sottolineare il ruolo chiave della rete europea dei PNIC; e |
— |
svolgano visite coordinate alle città e stadi sede dell'evento nel paese ospitante al fine di chiarire i dispositivi locali e promuovere un dialogo attivo a livello nazionale e locale. |
3.15. Ruolo di Europol e Interpol
La rete dei PNIC offre un canale adeguato e tempestivo per lo scambio di informazioni relative alla gestione della folla, alla sicurezza pubblica e all'ordine pubblico, nonché ai relativi rischi. Ai sensi del diritto europeo è obbligatorio che le istituzioni ospitanti e ospiti preposte alla tutela dell'ordine pubblico si scambino tali informazioni tramite i rispettivi PNIC o il punto di contatto della polizia ospitante designato e gli ufficiali di collegamento della polizia ospite schierati nel paese ospitante durante un evento.
I PNIC possono comunque dialogare con Interpol o Europol per quanto concerne i nessi tra le attività dei gruppi di tifosi a rischio e i nessi con la criminalità organizzata o altre forme di criminalità non connesse agli eventi calcistici.
Inoltre, Europol, Interpol e/o altre istituzioni nel settore della giustizia e degli affari interni, come Frontex, possono conformemente al proprio mandato svolgere un importante ruolo nel sostenere le autorità competenti dei paesi che ospitano grandi tornei calcistici internazionali, fornendo tra l'altro vari servizi di sostegno, informazioni e analisi pertinenti, nonché valutazioni della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e/o dal terrorismo.
Ad esempio, durante tornei importanti:
— |
una squadra di Interpol di sostegno ai grandi eventi potrebbe essere schierata per sostenere le attività di contrasto del paese ospitante durante un torneo importante; |
— |
Europol potrebbe schierare il proprio personale presso il centro di coordinamento della polizia ospitante al fine di facilitare lo scambio di informazioni, fornire intelligence e sostegno analitico per quanto concerne la criminalità organizzata, il terrorismo e le altre forme gravi di criminalità; |
— |
il personale ospitante e quello di Frontex potrebbero porre in essere intese bilaterali per le operazioni transfrontaliere. |
In tali circostanze i PNIC dei paesi ospiti o i capi delle delegazioni di polizia ospiti dovrebbero cercare di chiarire in una fase iniziale le funzioni precise di queste istituzioni, e in caso di dialogare sulle questioni di interesse reciproco.
CAPITOLO 4
4. Cooperazione tra la polizia e l'organizzatore
Una stretta cooperazione tra la polizia e le autorità dello stadio/l'organizzatore della partita (e le altre parti coinvolte, tra cui le società private addette alla sicurezza e gli steward attivi negli stadi) è cruciale per il conseguimento di dispositivi efficaci per la sicurezza di cose o persone negli stadi.
Il partenariato fondamentale a livello locale è quello tra il comandante della polizia responsabile della partita e la persona nominata dall'organizzatore della partita quale responsabile della sicurezza e della gestione della folla all'interno dello stadio (noto come responsabile della sicurezza dello stadio — stadium safety officer , o in alcuni paesi security officer ).
Il comandante della polizia e il responsabile della sicurezza dello stadio dovrebbero collaborare in maniera complementare, fatti salvi le rispettive responsabilità, competenze e compiti. Questi possono essere definiti nella legislazione nazionale, nel regolamento d'ordine interno dello stadio o precisati in un accordo scritto tra l'organizzatore e la polizia (spesso descritto come dichiarazione d'intenti) che specifica il ruolo della polizia (se previsto) in funzioni cruciali di gestione della folla. Tali funzioni includono il sostegno al personale addetto alla sicurezza (steward) nella prevenzione e gestione dei disordini o altri reati, l'avvio delle procedure di emergenza poste in essere dall'organizzatore e la determinazione delle circostanze in cui la polizia dovrebbe assumere il controllo di tutto o di una parte dello stadio in scenari di emergenza o di incidenti gravi, le relative modalità e la procedura per la restituzione del controllo agli organizzatori.
La stretta cooperazione dovrebbe inoltre garantire che l'organizzatore tenga conto del parere della polizia su una serie di considerazioni cruciali sulla sicurezza all'interno dello stadio. Varie questioni importanti possono essere affrontate in questo modo, tra cui l'uso di CCTV a fini di gestione della folla e raccolta di elementi di prova, le modalità di comunicazione condivise o designate all'interno degli stadi, l'eventuale uso di steward ospiti in una funzione di collegamento sia all'interno degli stadi che negli spostamenti da e per lo stadio, i dispositivi relativi a una sala di controllo pluristituzionale che, se del caso, includa un posto di comando della polizia.
Nella raccomandazione consolidata 1/2015 del comitato permanente del Consiglio d'Europa su un approccio integrato alla sicurezza di persone e cose e ai servizi figurano orientamenti dettagliati su tale questione.
CAPITOLO 5
5. Cooperazione tra polizia, autorità giudiziarie e autorità responsabili dell'azione penale
Il presente capitolo va letto tenendo conto delle notevoli differenze esistenti tra la struttura e le competenze delle autorità giudiziarie e delle autorità responsabili dell'azione penale degli Stati membri.
Una stretta cooperazione tra polizia, autorità giudiziarie e autorità responsabili dell'azione penale può essere estremamente vantaggiosa in relazione sia a singole partite che a tornei.
Mentre il paese ospitante ha la sovranità e la giurisdizione per trattare tutti i presunti reati connessi ad eventi commessi sul proprio territorio, la polizia ed altre autorità degli Stati membri e gli organismi competenti dell'UE (ad esempio Eurojust) dovrebbero sostenere le autorità giudiziarie e le autorità incaricate dell'applicazione della legge del paese ospitante, laddove possibile e ammesso.
Tutti gli Stati membri dovrebbero assicurare che sia possibile trattare in modo rapido ed appropriato i reati connessi ad eventi.
La polizia e altre autorità del paese ospitante dovrebbero informare le forze di polizia ed i tifosi ospiti della legislazione e/o delle procedure penali, civili o amministrative interne pertinenti, nonché delle sanzioni massime per i più comuni reati connessi ad eventi calcistici.
Se del caso occorre utilizzare appieno gli accordi multilaterali esistenti in materia di assistenza giudiziaria reciproca per tutti gli incontri calcistici di rilevanza internazionale. Inoltre, un paese ospitante può convenire disposizioni bilaterali con qualsiasi altro paese ai fini di una maggiore assistenza giudiziaria reciproca prima, durante e dopo l'evento.
Il PNIC del paese o dei paesi che prestano sostegno dovrebbe informare il PNIC del paese organizzatore:
— |
delle eventuali possibilità giuridiche (ad esempio provvedimenti di divieto di assistere alle partite/uscita dal territorio) di cui dispongono per impedire ai tifosi che possono rappresentare un rischio di assistere all'evento; |
— |
delle misure che possono essere adottate dalla delegazione di polizia ospite e/o da altre istituzioni competenti (ad esempio procuratori di collegamento ospiti) per raccogliere elementi di prova relativi a qualsiasi reato connesso ad eventi calcistici commesso da tifosi ospiti; |
— |
dei reati commessi nel paese ospitante che possono essere perseguiti nel paese che presta assistenza (al ritorno del trasgressore). |
Il paese ospitante può eventualmente invitare altri paesi ad inviare procuratori/giudici di collegamento per assistere all'evento.
Si raccomanda all'autorità ospitante pertinente di fornire, conformemente alla legislazione nazionale relativa alla protezione dei dati, alla delegazione di polizia e/o all'istituzione competente ospite (ad esempio i procuratori di collegamento ospiti) informazioni sul casellario giudiziario o relazioni investigative o di polizia, ivi compresi i dati concernenti le persone arrestate, relativi ai propri cittadini.
In alternativa, il paese che presta sostegno potrebbe convenire di disporre su richiesta di un procuratore/giudice di collegamento che possa recarsi nel paese ospitante, ovvero designare un procuratore/giudice di collegamento per i contatti con l'autorità ospitante designata.
Nell'ambito della legislazione nazionale, il PNIC o i PNIC che prestano sostegno si adopereranno per rispondere rapidamente alle richieste di ulteriori informazioni sulle persone arrestate, quali dettagli su condanne precedenti, ivi compresi reati connessi ad eventi calcistici.
Tutti i costi relativi ai procuratori/giudici di collegamento inviati nel paese ospitante dovrebbero essere oggetto di un accordo bilaterale.
Il paese organizzatore dovrebbe mettere a disposizione dei procuratori/giudici di collegamento ospiti i necessari mezzi di comunicazione ed altre strutture.
CAPITOLO 6
6. Cooperazione tra polizia e tifosi
Il collegamento tra la polizia e i gruppi di tifosi a livello nazionale e locale può avere un impatto cruciale ai fini della riduzione dei rischi per la sicurezza di persone e cose in occasione di incontri calcistici di rilevanza internazionale. Tale cooperazione può tuttavia essere compromessa qualora vi sia la percezione che i rappresentanti dei tifosi lavorano per conto della polizia e, ad esempio, comunicano dati personali.
Le delegazioni di polizia ospiti e i rappresentanti dei tifosi ospiti possono contribuire ad assicurare che la polizia ospitante sia consapevole del carattere e della cultura dei tifosi ospiti. La polizia ospitante dovrebbe tenerne conto nella valutazione dinamica dei rischi.
I tifosi e le comunità locali, nonché i tifosi ospiti, dovrebbero ricevere le informazioni potenzialmente importanti relativamente a un evento, ed essere rassicurati. Tra i principali mezzi per raggiungere tale obiettivo figurano una strategia efficace di gestione dei media, l'utilizzo dei social media/di siti Internet, opuscoli e una stretta cooperazione con i delegati ai rapporti con la tifoseria (SLO) designati, i rappresentanti dei tifosi e le iniziative dedicate ai tifosi (come le ambasciate dei tifosi).
La cooperazione e la comunicazione continua tra la polizia e i gruppi di tifosi possono contribuire a gettare le basi per un'atmosfera sicura e accogliente per tutti i tifosi e possono fornire un canale per la condivisione di informazioni importanti quali consigli di viaggio, itinerari di accesso agli stadi, legislazione applicabile ed livelli di comportamento tollerabili.
La polizia ospite e quella ospitante dovrebbero, pertanto, disporre di una strategia per la comunicazione con i tifosi (il cosiddetto «dialogo»). Il dialogo può essere un compito riservato a responsabili della comunicazione specialisti (e formati) e/o a unità operative (di controllo della folla/ordine pubblico) di prima linea formate in tecniche di comunicazione e risoluzione dei conflitti.
È stato dimostrato che questo approccio contribuisce alla promozione dell'autodisciplina tra i tifosi e facilita l'intervento rapido ed appropriato quando emergono problemi o rischi per la sicurezza.
Orientamenti dettagliati sulla questione figurano nel progetto riveduto di risoluzione del Consiglio concernente un manuale di raccomandazioni per prevenire e gestire la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro, mediante l'adozione di buone pratiche in materia di rapporti tra polizia e tifosi (7) .
CAPITOLO 7
7. Strategia in materia di comunicazione e media
7.1. Strategia di comunicazione
Una strategia di comunicazione efficace e trasparente è parte integrante di un concetto positivo di sicurezza di persone e cose per gli incontri calcistici, i tornei e altri eventi sportivi di rilevanza internazionale.
Occorre pertanto che le forze per la tutela dell'ordine pubblico del paese ospitante collaborino strettamente con le istituzioni governative e locali, le autorità calcistiche e i relativi organizzatori, i media ed i gruppi di tifosi nella preparazione e realizzazione di una strategia di comunicazione globale e pluristituzionale.
Un'efficace strategia mediatica pluristituzionale è un aspetto cruciale di qualsiasi strategia di comunicazione che fornisca a tutte le parti, segnatamente ai tifosi ospiti, informazioni importanti quali consigli di viaggio, itinerari di accesso agli stadi, legislazione applicabile e livelli di comportamento tollerabili.
L'obiettivo centrale dovrebbe essere quello di trasmettere un'immagine positiva dell'evento tra i tifosi locali e quelli ospiti, le comunità locali, l'opinione pubblica e i singoli individui che partecipano alle operazioni di sicurezza. Ciò può contribuire a creare un contesto accogliente per tutte le persone coinvolte e apportare un rilevante contributo alla riduzione dei rischi per la sicurezza di persone e cose.
7.2. Strategia mediatica
La strategia mediatica delle forze di polizia (e pluristituzionale in senso lato) dovrebbe puntare almeno ai seguenti obiettivi:
— |
fornire informazioni in modo proattivo, aperto e trasparente; |
— |
fornire informazioni sui preparativi in materia di sicurezza di persone e cose in modo rassicurante e positivo; |
— |
comunicare l'intenzione delle forze di polizia di agevolare le attività legittime dei tifosi; |
— |
chiarire quali tipi di comportamenti non saranno tollerati dalla polizia; |
— |
fornire il prima possibile informazioni autorevoli su eventuali incidenti. |
Occorre che la polizia collabori strettamente con le istituzioni governative e locali, le autorità calcistiche ed i relativi organizzatori e, se del caso, i gruppi di tifosi, nel mettere a punto e dare attuazione a una strategia mediatica pluristituzionale che:
— |
promuova in modo proattivo un'immagine positiva dell'evento; |
— |
assicuri chiarezza nella ripartizione delle responsabilità tra la polizia e le istituzioni partner in termini di priorità nella comunicazione con i media sui vari aspetti relativi alla sicurezza di persone e cose nonché altri fattori; |
— |
fornisca un contesto comune ed informazioni destinate a tutti i portavoce della polizia e delle istituzioni partner (il materiale informativo dovrebbe essere aggiornato regolarmente in modo da tener conto dei temi e delle questioni ricorrenti, nonché dei rischi o eventi che si presentano); |
— |
assicuri che informazioni fattuali siano regolarmente messe a disposizione dei media e/o su Internet prima, durante e dopo l'evento; |
— |
offra periodicamente possibilità di riunioni informative per la stampa/i media; |
— |
tenga conto di esigenze/interessi delle diverse categorie di giornalisti/media. |
CAPITOLO 8
8. Riunioni degli esperti di sicurezza dell'UE in relazione al calcio
Si raccomanda fortemente che durante ogni presidenza del Consiglio dell'UE la presidenza tenga una riunione del gruppo di esperti per le grandi manifestazioni sportive e che riferisca al gruppo «Applicazione della legge» in merito ai risultati di tale riunione e ai lavori del gruppo di esperti.
Si raccomanda inoltre che ogni presidenza tenga una riunione del gruppo di riflessione europeo di esperti della sicurezza in relazione al calcio al fine di:
— |
preparare la documentazione pertinente affinché sia esaminata dal gruppo di esperti per le grandi manifestazioni sportive; |
— |
preparare i programmi di lavoro del gruppo di esperti per le grandi manifestazioni sportive, nonché monitorarne l'attuazione; |
— |
monitorare le nuove tendenze/sviluppi nel comportamento dei tifosi e i rischi associati; |
— |
monitorare e facilitare l'operato della rete europea dei PNIC; |
— |
condividere le buone pratiche relative alla cooperazione internazionale di polizia e alle strategie e tattiche di tutela dell'ordine pubblico negli eventi calcistici; |
— |
lavorare in partenariato con le istituzioni partner nella promozione dello sviluppo di un approccio integrato e pluristituzionale alla sicurezza di persone e cose e ai servizi in ambito calcistico; e |
— |
affrontare altri argomenti d'interesse e pertinenti. |
CAPITOLO 9
9. Elenco dei documenti pertinenti in materia di sicurezza in occasione di eventi calcistici
9.1. Documenti precedentemente adottati dal Consiglio dell'Unione europea
1. |
Raccomandazione del Consiglio, del 30 novembre 1993, sulla responsabilità degli organizzatori di manifestazioni sportive (10550/93). |
2. |
Raccomandazione del Consiglio, del 22 aprile 1996, sugli orientamenti per prevenire e limitare i disordini in occasione delle partite di calcio, contenente nell'allegato il formulario unico per lo scambio di informazioni delle forze di polizia sul teppismo negli stadi ( GU C 131 del 3.5.1996, pag. 1 ). |
3. |
Azione comune del 26 maggio 1997 in materia di cooperazione nel settore dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza ( GU L 147 del 5.6.1997, pag. 1 ). |
4. |
Risoluzione del Consiglio, del 9 giugno 1997, sulla prevenzione e repressione di atti di teppismo in occasione delle partite di calcio, mediante lo scambio di esperienze, il divieto di accedere agli stadi e una politica in materia di mezzi di comunicazione di massa ( GU C 193 del 24.6.1997, pag. 1 ). |
5. |
Risoluzione del Consiglio, del 21 giugno 1999, concernente un manuale per la cooperazione tra forze di polizia a livello internazionale e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite internazionali di calcio ( GU C 196 del 13.7.1999, pag. 1 ). |
6. |
Risoluzione del Consiglio, del 6 dicembre 2001, concernente un manuale di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro ( GU C 22 del 24.1.2002, pag. 1 ). |
7. |
Decisione del Consiglio, del 25 aprile 2002, concernente la sicurezza in occasione di partite di calcio internazionali ( GU L 121 dell'8.5.2002, pag. 1 ). |
8. |
Risoluzione del Consiglio, del 17 novembre 2003, per l'adozione negli Stati membri del divieto di accesso agli impianti dove si svolgono partite di calcio di rilevanza internazionale ( GU C 281 del 22.11.2003, pag. 1 ). |
9. |
Risoluzione del Consiglio, del 4 dicembre 2006, concernente un manuale di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro ( GU C 322 del 29.12.2006, pag. 1 ). |
10. |
Decisione 2007/412/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, che modifica la decisione 2002/348/GAI concernente la sicurezza in occasione di partite di calcio internazionali ( GU L 155 del 15.6.2007, pag. 76 ). |
11. |
Risoluzione del Consiglio, del 3 giugno 2010, concernente un manuale aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro ( GU C 165 del 24.6.2010, pag. 1 ). |
9.2. Documenti adottati dal Consiglio d'Europa
1. |
Convenzione del Consiglio d'Europa concernente un approccio integrato in materia di sicurezza e di servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive, 2016. |
2. |
Raccomandazione (2015) 1 del comitato permanente sulla sicurezza di persone e cose e sui servizi in occasione di partite di calcio e altri eventi sportivi (raccomandazione consolidata). |
(1) Analisi dei rischi significa sviluppare un profilo dei tifosi nazionali e di club, inclusi i gruppi a rischio e il modo in cui questi si relazionano ad altri tifosi nazionali e all'estero compresi i gruppi di popolazione locale e le circostanze che possono aumentare il rischio potenziale (compresa l'interazione tra polizia e steward).
(2) Il sito dei PNIC è estremamente sicuro e ad uso esclusivo degli stessi PNIC e contiene informazioni relative alle partite di calcio di dimensione internazionale (per esempio panoramica dei club, relazioni prima e dopo la partita).
(3) Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera ( GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1 ).
(4) Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera ( GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12 ).
(5) Uno studio svolto nel 2014 ha confermato che in media i costi sono bassi e rappresentano un buon investimento delle risorse finanziarie della polizia:
— |
il costo medio sostenuto per l'accoglienza di una delegazione ospite è stato di 282 EUR per delegazione , comprese le spese di alloggio e di trasferimento interno, |
— |
il costo medio sostenuto per l'intervento di una delegazione di polizia è stato di 850 EUR per delegazione , comprese le spese di viaggio internazionale e le spese degli operatori; |
(Si veda anche la risoluzione del Consiglio concernente i costi per l'accoglienza e l'intervento di delegazioni di polizia ospiti in occasione delle partite di calcio (ed altre manifestazioni sportive) di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro, che figura nel doc. 11908/16).
(6) Cfr. gli articoli 21 e 22 della decisione Prüm sulla responsabilità civile e penale.
(7) Doc. 11907/16
Appendice 1
PROTOCOL FOR THE DEPLOYMENT OF VISITING POLICE DELEGATIONS FOR FOOTBALL MATCHES WITH AN INTERNATIONAL DIMENSION
(For use when both the host and visiting States are party to the Prüm Treaty)
In compliance with the Prüm Decisions, in particular Article 17 of Council Decision 2008/615/JHA, this protocol sets out the practical detailed arrangements to be agreed between NFIPs for the deployment of visiting police delegations for football matches with an international dimension.
1. Requesting Member State/Country:
2: Requesting Organisation/Contact Person:
Name of the organisation:
Name of contact person (police commander/NFIP):
Role:
Address:
Phone:
Mobile phone:
Email:
3. Event (match or tournament)
3a: Place where the operation is to take place
Region, town, area or locality:
Other information:
3b: Period covered by the operation
Requested start date
Proposed end date
The end date may be deferred by mutual consent.
3c: Officer(s) responsible (1)
From the host Member State/Country
Name
Rank
Function
Service to which officer belongs
Telephone/email
(1) This is normally the person responsible for the locality/venue where the event will take place.
3d: Purpose
Joint operation at a football match/tournament with an international dimension
Specific assistance requested from the seconding Member State(s)/Countries (if YES please indicate the number of officers requested) (1)
Head of Delegation: YES NO
Liaison Officer: YES NO
Operational Coordinator: YES NO
Operational Police Officers in Uniform: YES NO
Operational Police Officers in Plain Clothes: YES NO
Press Officer: YES NO
3e: Place of deployment of the visiting police delegation (to include details of likely locations of deployment, i.e. airports, railway stations, city centre, stadium etc.)
3f: Requested tasks for the visiting police delegation:
Advising and supporting the host policing operation: YES NO
Liaison and dialogue with visiting supporters: YES NO
Other (please specify):
3g: Is it planned that any members of the visiting police delegation will have official (executive) powers in the host country? YES NO
If YES please provide details:
Executive powers of officers seconded to joint cooperation teams
(Article 17(2) of Council Decision 2008/615/JHA)
Executive powers shall be exercised only under the guidance of and, as a rule, in the presence of officers from the host Member State. The seconding Member State’s officers shall be subject to the host Member State’s national law. The host Member State shall assume responsibility for their actions.
If applicable: executive powers of the seconded officers
1. Executive powers conferred by the host Member State, in accordance with its national law, on officers seconded by other Member States
2. Executive powers which the host Member State allows the seconding Member State(s) officers to exercise in accordance with the seconding Member State(s) national law
(1) All members of the visiting police delegation, with the exception of officers who are deployed in uniform, should bring with them the EU standard Police Identification Vest.
3h: Are the visiting police delegation allowed to use technical intelligence/evidence gathering equipment in the host country? YES NO
If YES please define the purpose:
— to support the local police
— for evidential purposes in the police delegation’s own country
and the equipment authorised to be used:
— hand-held video camera
— hand-held stills camera
— Other (please detail)
3i: Does this request include authority for the visiting police delegation to bring with them police protective weapons (1)?
Firearms YES NO
CS Gas YES NO
Batons YES NO
Tasers YES NO
Other (please specify) YES NO
If the answer to any of the above is YES please give details of any special conditions which apply:
3j: Can the visiting police delegation deploy confidential human sources? (commonly known as Informants or Covert Human Intelligence Sources)
YES NO
If YES please specify what conditions apply:
3k: Details of accommodation proposed for the visiting police delegation
3l: Details of transportation that will be provided for the visiting police delegation during the visit
3m: Information about the arrival and departure of the visiting police delegation
(1) Item 3i is based on Article 19 of Council Decision 2008/615/JHA.
4: Costs (who will pay for what?)
In accordance with Chapter 3 of the EU Football Handbook
or
Exceptional alternative proposals apply
If exceptional alternative proposals apply please provide details:
5: Any additional requirements/arrangements (please provide details):
Civil Liability (Article 21 of Council Decision 2008/615/JHA)
1. Where officials of a Member State are operating in another Member State pursuant to Article 17 of Council Decision 2008/615/JHA, their Member State shall be liable for any damage caused by them during their operations, in accordance with the law of the Member State in whose territory they are operating.
2. The Member State in whose territory the damage referred to in paragraph 1 was caused shall make good such damage under the conditions applicable to damage caused by its own officials.
3. In the case provided for in paragraph 1, the Member State whose officials have caused damage to any person in the territory of another Member State shall reimburse the latter in full any sums it has paid to the victims or persons entitled on their behalf.
4. Where officials of a Member State are operating in another Member State pursuant to Article 18 of Council Decision 2008/615/JHA, the latter Member State shall be liable in accordance with its national law for any damage caused by them during their operations.
5. Where the damage referred to in paragraph 4 results from gross negligence or wilful misconduct, the host Member State may approach the seconding Member State in order to have any sums it has paid to the victims or persons entitled on their behalf reimbursed by the latter.
6. Without prejudice to the exercise of its rights vis-à-vis third parties and with the exception of paragraph 3, each Member State shall refrain, in the case provided for in paragraph 1, from requesting reimbursement of damages it has sustained from another Member State.
Criminal liability (Articles 22 of Council Decision 2008/615/JHA)
Officers operating within another Member State’s territory under Council Decision 2008/615/JHA shall be treated in the same way as officers of the host Member State with regard to any criminal offences that might be committed by, or against them, save as otherwise provided in another agreement which is binding on the Member States concerned.
Employment relationship (Article 23 of Council Decision 2008/615/JHA)
Officers operating within another Member State’s territory under this Council Decision 2008/615/JHA shall remain subject to the employment law provisions applicable in their own Member State, particularly as regards disciplinary rules.
Done at (place and date)
Signature of the competent authority/person (as in Paragraph 2)
RESPONSE REGARDING VISITING POLICE DELEGATION
1. Responding Country:
2. Responding Organisation & Contact Person:
Name of the organisation:
Name of contact person (police commander/NFIP):
Role:
Address:
Phone:
Mobile phone:
Email:
3. Police Service(s) or other agency (i.e. Government Ministry) that has responsibility for the visiting police delegation:
3a: Details of members of the visiting police delegation (surname/first name of all members to facilitate booking accommodation + mobile telephone & email of one main contact person)
Surname
First Name
Rank
Function
Service to which officer belongs
Head of Delegation
Liaison Officer
Operational Coordinator
Operational Police Officer —Uniform
Operational Police Officer
Plain Clothes
Press Officer
Contact Person:
Name of contact person (police commander or other):
Role:
Address:
Phone:
Mobile phone:
Email:
4a: Agreement to the request YES NO
4b: Please give details of any additional requirements/arrangements:
4c. Information about the arrival and departure of the delegation
Done at (place and date)
Signature of the competent authority/person (as in Paragraph 3)
Appendice 2
PROTOCOL FOR THE DEPLOYMENT OF VISITING POLICE DELEGATIONS FOR FOOTBALL MATCHES WITH AN INTERNATIONAL DIMENSION
(Version to be used when either the organising or visiting State is not party to the Prüm Treaty)
This protocol sets out the practical detailed arrangements to be agreed between NFIPs, or the designated police contact in States which do not have an NFIP, for the deployment of visiting police delegations for football matches with an international dimension.
1. Requesting Member State/Country:
2: Requesting Organisation/Contact Person
Name of the organisation:
Name of contact person (police commander/NFIP):
Role:
Address:
Phone:
Mobile phone:
Email:
3. Event (match or tournament)
3a: Place where the operation is to take place
Region, town, area or locality:
Other information:
3b: Period covered by the operation
Requested start date
Proposed end date
The end date may be deferred by mutual consent.
3c: Officer(s) responsible (1)
From the host Member State/Country
Name
Rank
Function
Service to which officer belongs
Telephone/email
(1) This is normally the person responsible for the locality/venue where the event will take place.
3d: Purpose
Joint operation at a football match/tournament with an international dimension
Specific assistance requested from the seconding Member State(s)/Countries (if YES please indicate the number of officers requested) (1)
Head of Delegation: YES NO
Liaison Officer: YES NO
Operational Coordinator: YES NO
Operational Police Officers in Uniform: YES NO
Operational Police Officers in Plain Clothes: YES NO
Press Officer: YES NO
3e: Place of deployment of the visiting police delegation (to include details of likely locations of deployment, i.e. airports, railway stations, city centre, stadium etc.)
3f: Requested tasks for the visiting police delegation:
Advising and supporting the host policing operation: YES NO
Liaison and dialogue with visiting supporters: YES NO
Other (please specify):
3g: Is it planned that any members of the visiting police delegation will have official (executive) powers in the host country?
If YES please provide details:
3h: Are the visiting police delegation allowed to use technical intelligence/evidence gathering equipment in the host country?
If YES please define the purpose:
— to support the local police
— for evidential purposes in the police delegations own country
and the equipment authorised to be used:
— hand held video camera
— hand held stills camera
— Other (please detail)
(1) All members of the visiting police delegation, with the exception of officers who are deployed in uniform, should bring with them the EU standard Police Identification Vest.
3i: Does this request include authority for the visiting police delegation to bring with them police protective weapons?
Firearms YES NO
CS Gas YES NO
Batons YES NO
Tasers YES NO
Other (please specify) YES NO
If the answer to any of the above is YES please specify any special conditions which apply:
3j: Can the visiting police delegation deploy confidential human sources? (commonly known as Informants or Covert Human Intelligence Sources)
3k: Details of accommodation proposed for the visiting police delegation
3l: Details of transportation that will be provided for the visiting police delegation during the visit
3m: Information about the arrival and departure of the visiting police delegation
4: Costs (who will pay for what?)
In accordance with Chapter 3 of the EU Football Handbook
or
Exceptional alternative proposals apply
If exceptional alternative proposals apply please provide details:
5: Any additional requirements/arrangements (please provide details):
Civil Liability
Statement of policy
Done at ,
Signature of the competent host authority
RESPONSE REGARDING VISITING POLICE DELEGATION
1. Responding Country:
2. Responding Organisation & Contact Person:
Name of the organisation:
Name of contact person (police commander/NFIP):
Role:
Address:
Phone:
Mobile phone:
Email:
3. Police Service(s) or other agency (i.e. Government Ministry) that has responsibility for the visiting police delegation:
3a: Details of members of the visiting police delegation (surname/first name of all members to facilitate booking accommodation + mobile telephone & email of one main contact person)
Surname
First Name
Rank
Function
Service to which officer belongs
Head of Delegation
Liaison Officer
Operational Coordinator
Operational Police Officer —Uniform
Operational Police Officer
Plain Clothes
Press Officer
Contact Person:
Name of contact person (police commander or other):
Role:
Address:
Phone:
Mobile phone:
Email:
4a: Agreement to the request YES NO
4b: Please give details of any additional requirements/arrangements:
4c. Information about the arrival and departure of the delegation
Done at (place and date)
Signature of the competent authority/person (as in Paragraph 3)
Appendice 3
SPECIFICHE E MODELLO DI GIUBBOTTI IDENTIFICATIVI DELLA POLIZIA
Giubbotto senza maniche da infilare (dalla testa).
Colore: BLU NATO.
Codice colore: Pantone 279C.
Segni identificativi:
Parola unica: POLICE (solo in inglese) all'interno di un riquadro — posta al centro del giubbotto, lati anteriore e posteriore.
Lettere e riquadro della parola POLICE: fondo blu NATO.
Tanto le lettere quanto il riquadro sono di colore argento luminescente.
Misure del riquadro = 25 cm × 9 cm
Lettere della parola POLICE: |
larghezza = 1,3 cm per lettera. |
Altezza = 7,5 cm. |
Lato anteriore del giubbotto:
Torace sinistro (sopra il riquadro POLICE): bandiera nazionale di 10 cm × 7 cm — ricamata/cucita o in custodia di plastica. |
Torace destro (sopra il riquadro POLICE): simbolo dell'UE di 8 cm × 8 cm. |
Sotto il riquadro POLICE il lato anteriore del giubbotto reca una banda argentata luminescente larga 5 cm. |
Lato posteriore del giubbotto:
bandiera nazionale sopra il riquadro POLICE: 10 cm × 7 cm. |
I giubbotti devono poter essere allacciati tramite velcro o automatici su entrambi i lati. |
Nota: ove possibile la specifica dovrebbe indicare il materiale utilizzato per il giubbotto se sia o no impermeabile e ignifugo, la capacità di protezione e altre caratteristiche.

Appendice 4
VALUTAZIONE DINAMICA DEI RISCHI E GESTIONE DELLA FOLLA
Tenendo conto:
— |
del modello per la valutazione dinamica dei rischi nel contesto delle partite internazionali di calcio;(8241/05); |
— |
delle proposte concernenti le prestazioni tattiche di polizia per la gestione dell'ordine pubblico relativamente a partite internazionali di calcio (8243/05); |
— |
delle esperienze e delle conclusioni tratte dal campionato Euro 2004 e successivi tornei; |
— |
della valutazione della filosofia di tutela dell'ordine pubblico applicata durante il campionato Euro 2008 e successivi tornei, comunemente nota come approccio 3D (dialogo, de-escalation e determinazione); |
dovrebbero applicarsi le considerazioni seguenti nella valutazione del rischio per la sicurezza di persone e cose prima, durante e dopo l'evento.
Principi di base (nel rispetto del diritto nazionale)
Nella gestione efficace della folla, come intesa attualmente, emerge l'importanza dei seguenti fattori:
— |
trasmettere ai componenti della folla, la percezione di una tutela dell'ordine pubblico adeguata; |
— |
evitare l'uso della forza contro la folla in generale quando il rischio per l'ordine pubblico è rappresentato solo da una minoranza, |
— |
nella tutela dell'ordine pubblico adottare un approccio tattico di «basso profilo» o «modulato», se del caso, che aumenti la capacita della polizia di instaurare la comunicazione e il dialogo e di valutare dinamicamente i rischi. |
Facilitazione
— |
L'approccio strategico dovrebbe essere improntato alla prevenzione, attraverso un intervento a basso impatto, e non alla repressione; |
— |
è importante che in ogni fase di un'operazione la strategia e le tattiche della polizia tengano conto delle intenzioni legittime dei tifosi e le facilitino nella misura in cui sono pacifiche (ad esempio celebrazione dell'identità e della cultura, viaggi di andata e ritorno dal luogo dell'evento in condizioni di sicurezza); |
— |
se occorre imporre limiti al comportamento dei tifosi è importante che la polizia comunichi loro i motivi del suo operato, precisando quali mezzi alternativi sta allestendo perché le intenzioni legittime possano realizzarsi. |
Equilibrio
— |
Negli eventi con presenza di folla i livelli di rischio per l'ordine pubblico possono mutare con rapidità; |
— |
nel punto di interazione polizia-folla è importante che vi sia una proporzione equilibrata tra lo stile dello spiegamento della polizia e il livello, le cause e la natura del rischio; |
— |
è importante che la tutela dell'ordine pubblico sia modulata e capace di modificarsi direttamente in risposta alla natura e ai livelli di rischio crescente e decrescente; |
— |
in una situazione equilibrata sarà più probabile che la maggior parte della folla percepisca come adeguata l'azione della polizia e più improbabile che appoggi o si associ a coloro che cercano lo scontro; |
— |
per contribuire a ridurre la possibilità e la portata degli incidenti è di conseguenza fondamentale che le valutazioni dei rischi siano accurate e che le tattiche della polizia ne tengano sempre conto. |
Differenziazione
— |
L'uso indiscriminato della forza, attraverso l'interazione con le dinamiche della folla, può facilitare un'escalation diffusa nei livelli di disordini; |
— |
ogni decisione strategica e tattica sulla gestione della folla (ad esempio formazione, pianificazione, istruzioni e prassi) dovrebbe pertanto integrare la differenziazione tra i tifosi che costituiscono effettivamente un pericolo e gli altri; |
— |
è inappropriato agire senza distinzione contro la folla in un determinato luogo, a meno che non ne sia evidente l'intenzione generalizzata di provocare disordini. |
Dialogo
— |
È importante la comunicazione proattiva con i tifosi, che è ottenuta più facilmente da operatori di polizia con buone doti comunicative; |
— |
l'obiettivo è creare un'atmosfera ospitale e evitare le potenziali fonti di conflitto; |
— |
quest'approccio può tornare utile nella raccolta di informazioni di qualità elevata sulle intenzioni, le prospettive, le preoccupazioni e le sensibilità dei tifosi e altre informazioni sui rischi potenziali; |
— |
inoltre permette alla polizia di comunicare preoccupazioni sul comportamento dei tifosi, sui rischi che questi possono correre e sulle soluzioni di problemi che possono presentarsi. |
Modelli di buone pratiche
Prima dell'evento
La valutazione dei rischi dovrebbe considerare:
— |
la cultura sottostante del gruppo di tifosi da controllare (ad esempio comportamento caratteristico, motivazioni e intenzioni); |
— |
i fattori che possono incidere sul rischio, ad esempio attività di altri gruppi (tifosi della squadra avversaria e/o comunità locali), sensibilità, antecedenti e qualsiasi altro elemento di particolare rilevanza (date, luoghi, tipi di azione, simbologia); |
— |
le circostanze che possono incidere sul comportamento dei tifosi o dei gruppi considerati pericolosi per l'ordine pubblico, o sul rischio che questi pongono. |
Occorre fissare il limite dei comportamenti tollerabili e comunicarli con urgenza alle organizzazioni di tifosi. Vagliare l'opportunità di incoraggiare i tifosi a riunirsi in ambiente sicuro/controllato (ad esempio una zona loro riservata).
In base a queste informazioni e all'intelligence sull'evento specifico dovrebbe essere possibile prevedere e operare una distinzione fra gli eventi a rischio normale e quelli che rappresentano un rischio maggiore per l'ordine pubblico.
È importante distinguere chiaramente tra i rischi di tipi specifici di incidenti, quali problemi di ordine pubblico, sicurezza pubblica, criminalità legata a eventi di massa e terrorismo.
Contatto iniziale
Il livello di rischio per l'ordine pubblico non è determinato, bensì altamente dinamico; può quindi aumentare o diminuire con rapidità secondo le circostanze. Occorre pertanto monitorarlo e valutarlo in modo accurato e costante.
A tal fine:
— |
la polizia dovrebbe avviare un'azione interpersonale decisa e positiva con i tifosi (atteggiamento non aggressivo, sorridente, spiegamento a coppie o in piccoli gruppi in uniforme ordinaria, disseminati tra la folla, consentendo alle richieste di scattare fotografie ecc.); |
— |
se la lingua non rappresenta un ostacolo, gli operatori di polizia dovrebbero tentare di comunicare con i tifosi per raccogliere informazioni sulla loro condotta, le loro intenzioni, preoccupazioni e sensibilità e ogni altro elemento pertinente al loro comportamento; |
— |
le unità di intervento (ad esempio le squadre antisommossa con equipaggiamento protettivo, veicoli blindati ecc.) dovrebbero essere tenute in luoghi defilati a meno che la situazione non richieda un'azione più energica. |
Questa impostazione aiuterà la polizia ospitante a raccogliere informazioni e sarà utile alle decisioni di comando in ordine allo spiegamento tattico basandosi su una valutazione continua dei rischi.
Rischio crescente
Se si determinano circostanze a rischio è importante:
— |
informare coloro che costituiscono un rischio che le loro azioni sono suscettibili di provocare l'intervento della polizia; |
— |
in caso di incidenti in cui sono coinvolti tifosi in trasferta, che le valutazioni della polizia ospitante siano convalidate dalla delegazione della polizia ospite. |
Se le misure suddette non risolvono la situazione può rendersi necessario l'uso della forza da parte della polizia. In questa fase lo spiegamento di polizia deve mirare a ridurre al minimo il rischio. È quindi essenziale che l'intervento non faccia aumentare la tensione (ad esempio l'uso indiscriminato della forza). Se si individuano fattori che possono far aumentare il rischio:
— |
è fondamentale comunicare con chiarezza alle squadre di intervento dispiegate le informazioni sulle persone che costituiscono un rischio e la natura di quest'ultimo, affinché l'uso della forza sia adeguatamente mirato; |
— |
permettere alle persone che non rappresentano alcun rischio di allontanarsi e/o concedere loro un po' di tempo per imporre «l'autodisciplina». |
De-escalation
— |
Dopo che l'incidente è stato risolto la tutela dell'ordine pubblico dovrebbe tornare al livello normale. |
Dopo l'evento
— |
È opportuno condurre una riunione d'informazione completa e registrare con il PNIC gli elementi pertinenti (ad esempio qualità delle informazioni ricevute prima e durante l'evento, comportamento e gestione dei tifosi, tattiche della polizia e applicazione dei livelli di tolleranza). |
Appendice 5
CATEGORIZZAZIONE DEI TIFOSI
Nota: Nella pianificazione di molte operazioni di tutela dell'ordine pubblico, il rischio posto dai singoli o dai gruppi è solitamente definito come «lieve» o «elevato» nell'assunto che per nessuna persona si può garantire che non presenti «nessun rischio» (cfr. ISO 31000 per una spiegazione più dettagliata).
Tuttavia, dal 2010, i termini utilizzati per il rischio che i tifosi pongono in occasione degli incontri di calcio di dimensione internazionale sono «a rischio» e «non a rischio». Questa terminologia è utilizzata e compresa in tutto il continente. È coerente con la logica stabilita nelle linee guida ISO in quanto si riconosce che non è possibile predeterminare accuratamente il livello di rischio potenziale che un individuo può porre o no in occasione di un determinato evento calcistico. Ne è prova la considerevole esperienza europea che dimostra che un'ampia e variabile gamma di fattori può influenzare il comportamento di una persona o di un gruppo di persone nel corso di un evento.
Persone classificate dalla polizia come tifosi a basso rischio o non a rischio possono talvolta essere indotti da circostanze negative ad agire in maniera violenta, rissosa o antisociale. Per contro, il comportamento delle persone identificate come tifosi a rischio può essere influenzato da circostanze positive.
Per questo motivo un processo continuo di analisi dinamica dei rischi durante l'evento è il presupposto di operazioni di tutela dell'ordine pubblico efficaci e proporzionali in occasione degli eventi calcistici.
Tuttavia, ai fini della pianificazione, occorre che la polizia effettui una serie di valutazioni dei rischi. Per facilitare i preparativi della polizia e le analisi pre-evento, si dovrebbero applicare le categorie «a rischio» e «non a rischio». Queste categorie dovrebbero essere corredate da una descrizione delle circostanze che possono indurre «tifosi a rischio» a reagire negativamente nel corso di un evento (cfr. infra descrizione ed elenco di controllo). Queste spiegazioni contribuiscono in misura fondamentale a preparativi efficaci per la tutela dell'ordine pubblico.
Definizione del tifoso «a rischio»
Una persona, nota o ignota, che in determinate circostanze può dare origine a disordini o avere un comportamento antisociale, sia intenzionale che spontaneo, durante un evento calcistico o in relazione ad esso (cfr. appendice 4 sulla valutazione dinamica dei rischi). L'elenco di controllo che segue dovrebbe essere utilizzato per fornire indicazioni sulle circostanze che possono influire negativamente sul comportamento e generare rischi.
Definizione del tifoso «non a rischio»
Una persona, nota o ignota, che si ritiene ponga abitualmente un rischio basso o nullo di dare origine o partecipare, intenzionalmente o spontaneamente, a violenze o disordini durante un evento calcistico o in relazione a esso.
ELENCO DI CONTROLLO PER IL TIFOSO A RISCHIO
Elementi di rischio |
Commenti a sostegno |
Rivalità storica tra club o gruppi di tifosi |
|
Intelligence su potenziali violenze |
|
Possibilità di disordini spontanei Possibilità di comportamenti razzisti o discriminatori |
|
Possibilità di invasioni di campo |
|
Problemi connessi all'alcol |
|
Uso di armi |
|
Percezione che le tattiche di tutela dell'ordine pubblico siano inappropriate o sproporzionate |
|
Possibile minaccia terroristica |
|
Estremismo politico/uso di striscioni vietati |
|
Previsto uso di materiale pirotecnico |
|
Tifosi in trasferta senza biglietto |
|
Separazione delle tifoserie minacciate (per esempio mercato nero dei biglietti o biglietti contraffatti) |
|
Vendita/uso di droghe illegali |
|
Altro |
Source
-
EUR-Lex
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